DENOMINAZIONE-OGGETTO-SEDE
Art. 1 E’costituita un’associazione denominata “AMICI DEL CUORE V.C.O.”
Nella propria denominazione l’associazione assume la qualificazione di
Organizzazione non lucrativa di utilita’ sociale (ONLUS).
Art. 2 L’associazione e’ apolitica e non ha fini di lucro. Essa intende perseguire
finalita’ di solidarieta’ sociale. Scopo dell’associazione e’ lo svolgimento di
attivita’ nel settore ASSISTENZA SOCIO SANITARIA E ISTRUZIONE nel campo della
Cardiologia. A tale scopo le attivita’ direttamente connesse a quelle
istituzionali sono le seguenti:
- sviluppare programmi di ricerca delle malattie di cuore e dell’aterosclerosi;
- promuovere la prevenzione delle malattie di cuore ed organizzare
campagne di sensibilizzazione dell’opinione pubblica attraverso
l’informazione–educazione sanitarie riguardo la conoscenza e il controllo dei
fattori di rischio coronarico con particolare riguardo al fumo di sigaretta,
all’ipertensione arteriosa e all’ipercolesterolemia;
- organizzare campagne riguardo la prevenzione della malattia reumatica e la
riabilitazione della correzione cardiochirurgica degli esiti valvolari;
- favorire la conoscenza e la diffusione delle pratiche di riabilitazione
cardiochirurgica;
- predisporre la realizzazione e la diffusione di pubblicazioni di educazione
sanitaria inerenti alla prevenzione delle malattie di cuore;
- promuovere contatti con associazioni e fondazioni nazionali e internazionali
aventi in comune lo scopo di prevenire l’insorgenza delle malattie di cuore,
dello stroke e dell’infarto miocardico in particolare. A tal fine l’Associazione
potra’ affiliarsi ad altre associazioni con simili finalita’ statutarie;
- contribuire al monitoraggio epidemiologico delle malattie cardiovascolari;
- promuovere la raccolta dei fondi necessari al conseguimento degli scopi.
Art. 3 L’Associazione ha sede presso il Reparto di Cardiologia dell’Ospedale
Castelli di Verbania.
ENTRATE - PATRIMONIO -CONTRIBUTI
Art. 4 Il patrimonio e’ formato:
a) dal patrimonio iniziale di 500.000£. 258,23
b) dalle quote sociali ed eventuali contributi volontari da parte degli
associati;
c) dai contributi di enti pubblici, societa’ ed altre persone fisiche e
giuridiche.
d) da erogazioni, donazioni e lasciti di vario tipo.
ASSOCIATI
Art. 5 Possono far parte dell’associazione tutti coloro, persone fisiche,
giuridiche, associazioni ed enti che ne condividono gli scopi. L’Ammissione
dei soci e’ convalidata dal Consiglio Direttivo ed e’ a tempo indeterminato.
Tuttavia coloro che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni
entro il 30 Ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l’anno
successivo con gli oneri che ne derivano.
Art.6 La qualifica di associato oltre che per dimissioni puo’ essere determinata
per esclusione. L’esclusione e’ deliberata dal consiglio direttivo per accertati
motivi di incompatibilita’ con le finalita’ dell’associazione o mancata
ottemperanza alle disposizioni statutarie o alle delibere assembleari.
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 7 Sono organi dell’associazione:
a) l’assemblea dei soci;
b) il comitato direttivo;
c) il presidente;
d) il Collegio dei revisori dei conti.
ASSEMBLEA
Art. 8 L’assemblea e’ convocata dal Presidente almeno una volta per anno e la
sua costituzione risultera’ valida in prima convocazione con la presenza di
almeno la meta’ dei soci aventi diritto al voto e le delibere saranno valide a
maggioranza dei voti espressi. Nel caso di seconda convocazione, l’assemblea
sara’ valida indipendentemente dal numero dei soci e dei voti. L’assemblea e’
convocata mediante avviso a ciascun socio con un preavviso di almeno otto
giorni rispetto alla data prevista o mediante annuncio sulla stampa locale. Ogni
socio puo’ farsi rappresentare da un altro socio mediante delega. Spetta
all’assemblea deliberare circa:
- approvazione dei bilanci;
- nomina del consiglio direttivo;
- nomina dei revisori;
- modifica dello statuto;
- argomenti proposti nell’ordine del giorno.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo e’ composto da un minimo di cinque membri ad un
massimo di sette nominati dall’Assemblea. I membri del Consiglio Direttivo
durano in carica per un triennio e sono sempre rieleggibili, ed in caso di
recesso, per qualsiasi causa determinata, saranno costituiti per cooptazione. Gli
amministratori cosi’ nominati rimarranno in carica sino alla scadenza
dell’intero Organo Amministrativo. Nella sua prima riunione il Consiglio
Direttivo provvedera’ alla nomina del Presidente, del Vice Presidente e del
Tesoriere. Le delibere del Consiglio Direttivo richiedono la presenza di almeno
la meta’ dei suoi componenti e sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.
Il Consiglio Direttivo ha il piu’ ampio potere per la gestione ordinaria e
straordinaria dell’Associazione: deve inoltre compilare il bilancio consuntivo
della gestione chiuso al 31 dicembre di ogni anno e dare la piena esecuzione
alle deliberazioni dell’assemblea.
IL PRESIDENTE
Art. 10 Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale della
associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e da’ esecuzione alle delibere del
comitato direttivo.
COLLEGIO DEI REVISORI
Art. 11 Il Collegio dei Revisori e’ nominato dal Consiglio Direttivo ed e’
composto da tre membri effettivi che durano in carica per un triennio e sono
rieleggibili. Il Collegio dei Sindaci controlla l’amministrazione
dell’Associazione, vigila sull’osservanza delle leggi e dello Statuto; accerta la
regolare tenuta dei libri sociali e della corrispondenza del bilancio. Deve
altresi’ accertare la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori di
proprieta’ sociale e puo’ richiedere agli amministratori notizie sulle operazioni
sociali.
BILANCIO
Art. 12 L’esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 giugno il
Consiglio Direttivo sottoporra’ all’assemblea il bilancio consuntivo relativo
all’anno precedente e possibilmente il bilancio preventivo relativo all’anno
successivo.
Art. 13 in caso di scioglimento dell’associazione per qualunque causa, il
patrimonio sara’ devoluto ad altra associazione non lucrativa di utilita’ sociale
in campo sanitario.
SPESE DI GESTIONE
Art. 14 Alle spese di gestione dell’Associazione si provvede tramite una quota
parte delle entrate previste dal precedente art. 4.
Art. 15 Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle
norme del codice civile ed alle leggi vigenti in materia.